Art. 27.
(Funzioni e compiti delle regioni nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive).

      1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni concorrono alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
      2. Le regioni, in particolare, nell'ambito della propria autonomia legislativa e regolamentare:

          a) attuano i princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari nonché delle proprie strutture amministrative;

          b) definiscono i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi e alle altre misure di sostegno da esse concesse a favore delle attività cinematografiche e audiovisive;

          c) promuovono forme di raccordo e di concertazione, strutturale o funzionale, con gli enti locali, per il coordinamento e per l'armonizzazione degli interventi diretti alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive posti in essere nel rispettivo territorio nonché per la definizione di strategie e di obiettivi comuni diretti a consentire un'adeguata valorizzazione delle risorse culturali e artistiche, esistenti sul rispettivo territorio, di interesse

 

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per le attività cinematografiche e audiovisive, favorendo l'integrazione, nei processi di valorizzazione concordati, delle infrastrutture, anche tecnologiche, e dei settori produttivi collegati nonché il raccordo con i processi di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

          d) definiscono, con propria legge, i criteri e le modalità di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento di sale già in attività, al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, in relazione al rapporto tra popolazione e numero degli schermi cinematografici presenti e all'ubicazione delle sale nei territori di riferimento e nelle zone liminari, tutelando le strutture operanti nei centri storici, nonché assicurando il rispetto del principio di libera concorrenza. Le regioni, nel fissare i criteri e le modalità di cui alla presente lettera, perseguono, altresì, l'obiettivo di rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli immobili destinati a sale cinematografiche, con particolare riguardo a fattori quali la viabilità, la mobilità dei consumatori e l'inquinamento urbano. A tale fine si intendono, comunque, sottoposti ad autorizzazione gli interventi di cui alla prima parte della presente lettera, quando hanno ad oggetto sale cinematografiche il cui numero di posti è o diventa superiore a 1.300. Sono fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza previste dagli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

          e) qualora la regione non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o comunque non abbia già provveduto, ad emanare la legge di cui alla lettera d), il Governo provvede, in via sostitutiva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e

 

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sentita la regione inadempiente, con uno o più provvedimenti, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale emanata in attuazione della citata lettera d);

          f) nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui alla lettera d), elaborano, con il concorso delle province e dei comuni, il piano regolatore regionale per l'apertura di nuove sale cinematografiche e multiplex, anche al fine di individuare le sale e gli schermi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17;

          g) istituiscono apposite commissioni per le opere filmiche al fine di incentivare le iniziative cinematografiche e audiovisive che operano sul rispettivo territorio, di sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa, nonché di promuovere, anche ai sensi della lettera c), lo sviluppo e la valorizzazione dei territori nonché dei beni materiali e immateriali che li connotano;

          h) promuovono la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;

          i) sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con istituti di credito per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

          l) in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, promuovono lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e valorizzano il patrimonio filmico e audiovisivo regionale e locale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, di opere filmiche e audiovisive, nonché tramite la costituzione, o la collaborazione alla costituzione, di mediatiche e di cineteche, di interesse regionale o locale. Le regioni operano per favorire il raccordo funzionale e organizzativo delle mediateche e delle cineteche, esistenti sul rispettivo territorio, con quelle presenti in altre regioni nonché con quelle di rilievo nazionale. Le regioni garantiscono, altresì, la pubblica fruizione, per finalità di studio

 

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e ricerca, del patrimonio filmico e audiovisivo da esse conservato o catalogato;

          m) operano per la formazione e per l'aggiornamento professionali nel settore cinematografico e audiovisivo nonché per la promozione di nuovi eventuali profili professionali, anche in collaborazione con il Centro e con altri soggetti pubblici e privati dediti alle attività di formazione e di aggiornamento professionale di cui alla presente lettera;

          n) nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni di alta cultura e delle altre agenzie formative, promuovono, con proprie leggi, l'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare riferimento ai percorsi formativi alla cui elaborazione esse partecipano.

      3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e d), e nelle more dei provvedimenti attuativi dei princìpi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, le regioni, attraverso le rispettive commissioni per le opere filmiche istituite ai sensi del citato comma 2, lettera g), possono riconoscere contributi a fondo perduto alle produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti. I contributi erogati dalle regioni alle produzioni indipendenti possono essere anche aggiunti ai finanziamenti pubblici statali alle medesime produzioni.